Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Referenze bancarie

La domanda riguarda il caso di appalto di servizi di natura intellettuale, il cui disciplinare di gara abbia previsto che i concorrenti debbano presentare, per la dimsotrazione della capacità finanzairia, "due dichiarazioni bancarie in originale, emesse da primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993 ed intestate alla presente Stazione appaltante, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione del presente appalto". Nel caso in cui alla gara partecipi un consorzio stabile, tali dichiarazioni dovranno essere presentate da: 1) tutte le imprese consorziate; 2) solo le imprese consorziate individuate come esecutrici delle prestazioni scaturenti dal contratto; 3) solo il consorzio stabile; 4) il consorzio stabile più tutte le imprese consorziate; 5) il consorzio stabile più le sole imprese consorziate individuate come esecutrici del servizio? E nel caso di consorzio ordinario?

D15. Cosa sono le “dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93”, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici?

D16. Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, è sufficiente la presentazione di una sola dichiarazione bancaria di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici?

D17. Può essere ammesso ad una procedura di gara il concorrente che abbia presentato referenze bancarie rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara?

D18. Quale contenuto minimo necessario devono avere le referenze bancarie?

VERIFICA PROGETTAZIONE
QUESITO del 12/03/2015

Il comune di A. ha in corso di espletamento una gara per l'affidamento in concessione dei parcheggi. La gara è registrata al simog ed al sistema avcpass. Il bando di gara prevede quale requisito economico finanziariola presentazione delle referenze bancarie, quale requisito di capacità tecnica i servizi analoghi eseguiti che i concorrenti hanno alcuni prodotti in gara altri dichiarati in autocertificazione. Richiamando la determinazione n.1 del 15/1/2014 dell'avcp punto 1.2 Concessioni di servizi e Concessioni di lavori riporta La procedura ex art. 48 non si applica alle concessioni di servizi di cui all'art. 30, comma 1, del Codice, in quanto sottratte all’applicazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. V 6/3/2013 n. 1370). All'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria i requisiti di ordine generale saranno verificato tramite avcpass. Tanto premesso si pone il seguente quesito: i certificati dei servizi eseguiti dovranno essere verificati tramite avcpass? Il Rup deve fare richiesta, con il termine massimo di presentazione dei 10 giorni, solo ed esclusivamente a mezzo avcpass? Ringraziando per la collaborazione si rimane in attesa di cortese urgente riscontro

In un disciplinare di gara riferito a procedura aperta riguardo appalto di servizi con quota parte di efficentamento energetico tra i Requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa abbiamo previsto tra gli altri il requisito di cui al punto a) - e precisamente: “dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente, con esplicito riferimento al presente appalto”. Tenendo in conto che in caso di Consorzi ordinari o RTI detto requisito è stato chiesto, a pena di esclusione, in capo ad ogni impresa partecipante al Consorzio o al raggruppamento, detto requisito può essere oggetto di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi?